STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE INFORMADARTE
Art. 1 – Costituzione. Sede. Durata.
1.1.- E’ costituita un’associazione Culturale denominata “Informadarte”. L’associazione ha sede nel Comune di Roma.
1.2. – L’associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – Scopo. Oggetto sociale. Finalità.
2.1. – L’associazione ha lo scopo di valorizzare le caratteristiche di impegno culturale, di artisticità e di professionalità inscindibili da ogni attività inerente il settore dei beni culturali e ambientali, del linguaggio visivo e della produzione artistica in genere. A tale fine potrà svolgere attività di:
a) tutela, catalogazione, gestione e restauro dei beni culturali; e al fine di educare a concetti di tutela, valorizzazione, promozione e costruzione del patrimonio culturale e ambientale, fornire una educazione alla cittadinanza democratica, senso civico fortemente sviluppato e critico; dotare i bambini e i ragazzi di strumenti atti alla costruzione collettiva della città del futuro, abitata da individui aperti alla socialità, alla collaborazione, alla interculturalità e alla sostenibilità del territorio;
b) promozione di manifestazioni culturali, iniziative didattiche e laboratoriali di diverso genere per giovani, adulti, anziani e per bambini della comunita’; collaborare con la Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, e con privati mediante attivita’ artistiche e laboratori di arti plastiche e visive, arti sceniche, danza creativa, musica, canto, teatro, laboratori di costruzione e animazione di oggetti. Promuovere attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi sia normodotati che diversamente abili, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, di attività culturali e formative, volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo dei bambini e dei ragazzi nella società odierna, operando in particolare per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale ed interculturale;
c) progettare e realizzare, o anche solo partecipare a eventi culturali, mostre, conferenze, dibattiti, convegni, seminari, performance, spettacoli teatrali, allestimenti e installazioni, produzioni di video, proiezioni di files e documenti, concerti;
d) organizzare lezioni-spettacolo, corsi di teatro, di danza, di manipolazione creativa, di disegno e pittura, di scrittura creativa, di musica e iniziative varie, aperti alla comunita’ e alla citta’ in generale.
e) svolgere attività editoriale artistica, curando la creazione di siti internet, materiale informatico ed audiovisivo per la diffusione e divulgazione delle attività dell’associazione; predisporre centri di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, anche tramite la gestione di un sito Internet, nonché formare un efficiente servizio di pubblica utilità per tutti coloro che sono interessati allo studio ed alla pratica delle attività dell’associazione.
2.2. – Tra i suoi scopi principali, l’associazione ha quello di promuovere gruppi di studio e di ricerca e di svolgere attività di formazione e di aggiornamento teorico/pratico, indirizzata ai capi d’istituto e a docenti delle scuole di ogni ordine e grado, mediante laboratori e corsi di formazione per insegnanti e studenti universitari in ambito pedagogico, artistico e culturale, e organizzare servizi per università e scuole di ogni grado. Ma anche allargare gli orizzonti didattici di genitori, educatori ed operatori sociali, affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura artistica, letteraria, teatrale, musicale, culinaria, filosofica e scientifica come un bene per la persona ed un valore sociale.
2.3. – Prestando la propria attività ai servizi sociali, l’associazione potrà promuovere iniziative atte a favorire il benessere psico fisico delle persone disabili, a potenziare l’esplicitazione della loro personalità, valorizzando le loro qualità intellettuali ed artistiche, e ad affermare la loro dignità e il loro diritto allo studio, al lavoro, alla fruizione del patrimonio storico artistico italiano, all’inserimento ed integrazione sociale; porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della arteterapia e musicoterapia, un sollievo al proprio disagio; nonché promuovere iniziative atte a sensibilizzare l’opinione pubblica sui vari temi che l’handicap comporta. Potrà a tal fine organizzare feste, ritrovi e incontri, fiere, mercatini, gemellaggi, esibizioni, manifestazioni per scopi umanistici e di beneficenza per soggetti svantaggiati
ed enti sociali di ogni tipo, esibizioni per l’unione dei popoli e la pace, per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito cittadino, regionale, nazionale e internazionale.
2.4. – L’associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica ed ha finalità esclusivamente culturali e artistiche. Concependo l’arte come forma di mediazione sociale e dialogo interculturale, in quanto canale privilegiato di comunicazione che propone e vaglia circuiti inediti di scambio, vuole fornire un’educazione interculturale e uno sguardo aperto all’accettazione delle differenze. L’associazione può a tal fine sviluppare progetti di cooperazione, anche internazionale, e solidarietà mirati al rafforzamento e all’integrazione di comunità locali presenti sul territorio italiano; lo scambio di reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento di attività culturali e artistiche in Italia e all’estero; promuovere viaggi, incontri e scambi culturali con altre associazioni con medesime finalità statuali, in Italia e all’estero
2.5. – Fermo restando quanto disposto in precedenza, l’associazione potrà curare la raccolta e diffusione di materiali oggetto di espressioni artistiche, la redazione e l’edizione di pubblicazioni e materiale propagandistico delle attività stesse, nonché gestire locali e spazi per lo svolgimento di esse. Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente; svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un luogo di ristoro; nonché diffondere la conoscenza e ampliare la cultura artistica letteraria e musicale nel mondo giovanile e non, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni.
2.6. – Nell’ambito delle proprie attività, l’associazione può collaborare con altre associazioni, istituzioni, enti pubblici o privati, artisti e/o terzi in genere. L’ Associazione potrà aderire ad Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale mantenendo la propria autonomia, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati; prestare loro attività di consulenza artistica e psicosociale.
Può, inoltre, compiere qualsiasi altra operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, comprese le compravendite e le permute di beni immobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali, la concessione di fidejussioni e altre malleverie.
Art. 3 – Soci fondatori, Soci ordinari e Soci benemeriti
3.1. – Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’associazione e lo hanno sottoscritto.
3.2. – Possono essere Soci ordinari dell’associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed enti non riconosciuti, che ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione, che partecipano alle attività sociali, siano esse artistiche, ricreative e culturali, che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. A tali fini per irreprensibile condotta si deve intendere a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all’attività dell’associazione, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di condotta illecita e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione.
3.3. – Possono essere soci benemeriti dell’associazione coloro che, avendo svolto atti rilevanti a favore dell’associazione o in ambiti analoghi, danno con il loro associarsi lustro all’associazione.
3.4. – La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione.
3.5. – La qualifica di socio si ottiene mediante la sottoscrizione di apposita domanda indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo. Con la sottoscrizione della predetta domanda di ammissione, il socio dichiara di ben conoscere e accettare lo Statuto dell’Associazione, obbligandosi a rispettarlo. Contestualmente il socio è obbligato alla corresponsione della quota associativa annuale, la cui scadenza è fissata al 15/01 di ogni anno solare. Il presidente è obbligato a portare a conoscenza, mediante apposita riunione del Consiglio Direttivo, le generalità dei nuovi soci, e alla relativa
annotazione sul Libro Soci.
3.6. – All’atto dell’adesione dovrà essere versata la quota sociale d’iscrizione per l’anno in corso, nella misura che sarà prevista dal Consiglio Direttivo.
3.7. – Non sono ammessi soci temporanei o straordinari.
3.8. – L’adesione all’associazione comporta, per il socio maggiore di età, il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; comporta altresì, l’obbligo di versare le quote annuali eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo, nonché di rispettare le clausole del presente statuto. In caso di domanda di ammissione di socio presentata da minorenne, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art. 4 – Decadenza, esclusione, recesso.
4.1. – Oltre che nei casi previsti dalla legge, può, con delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo, essere escluso il Socio:
a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l’ammissione;
b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente l’associazione, oppure fomenta dissidi o disordini fra i Soci;
c) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
d) che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l’associazione.
f) che si sia dimostrato moroso verso l’associazione, per non aver versato la quota associativa annuale entro la data di scadenza decisa dal Consiglio Direttivo.
g) il socio che non partecipi ad almeno tre assemblee ordinarie e straordinarie consecutive.
Nei casi indicati alla lettera e) ed f) il Socio inadempiente deve essere invitato a mettersi in regola e l’esclusione potrà avere luogo solo trascorsi 15 giorni da detto invito.
4.2. – Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di Socio con atto scritto indirizzato all’associazione.
4.3. – Chi recede dall’associazione non ha diritto alcuno sul patrimonio.
Art. 5 – Intrasmissibilità e non rivalutabilità delle quote.
5.1. Le quote associative sono nominative, non possono essere trasmesse, a titolo oneroso o gratuito, a terzi o ad altri Soci, né tanto meno sono rivalutabili.
Art. 6 – Organi dell’associazione.
6.1. – Sono organi dell’associazione: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo.
Art. 7 – Retribuzioni.
7.1. – L’Assemblea ordinaria può deliberare in merito al compenso spettante al Presidente ed ai Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dai Soci incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e/o per conto dell’associazione, e stabilire i compensi spettanti ai soci che svolgono fattivamente attività lavorativa ai fini del raggiungimento degli scopi sociali.
7.2 – Per la realizzazione degli scopi definiti nell’articolo 2, l’associazione potrà avvalersi dell’opera dei soci e anche di terzi non soci, i quali potranno essere retribuiti in qualità di liberi professionisti, ovvero assunti in conformità ai contratti collettivi del settore; potrà altresì ingaggiare artisti, esperti, o altro personale specializzato, estraneo all’associazione, per il compimento degli obbiettivi statuari.
Art. 8 – Assemblea.
8.1.- L’Assemblea è composta da tutti i Soci, fondatori, ordinari e benemeriti.
8.2. – L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci. La convocazione è eseguita mediante comunicazione scritta, a mezzo raccomandata (anche consegnata a mano), fax, e-mail, da inviarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea; la convocazione può essere altresì effettuata mediante affissione presso la bacheca della sede sociale: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere affisso almeno venti giorni prima della data dell’Assemblea medesima.
8.3. – L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. Essa, inoltre, provvede a:
a) discutere ed approvare il programma annuale;
b) approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e le relative cariche.
L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per le deliberazioni relative a:
a) modifiche al presente Statuto;
b) scioglimento anticipato dell’associazione e devoluzione del suo patrimonio.
Art. 9 – Deliberazioni dell’Assemblea.
9.1. – Le assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di tanti Soci costituenti almeno la metà più uno degli iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche in giorno successivo alla prima.
9.2. – Le deliberazioni, in ogni caso, sono adottate a maggioranza dei votanti presenti. I soci minorenni, pur potendo partecipare all’assemblea , esprimono unicamente parere consultivo.
9.3 – Le assemblee convocate per modificare lo Statuto o per sciogliere l’associazione sono valide se sono presenti almeno i due terzi dei Soci. Le deliberazioni relative sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
9.4 – Ogni Socio ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro Socio dell’associazione e ciascun delegato non può farsi portatore di più di 10 deleghe.
9.5 – Le deliberazioni dell’Assemblea sono trascritte nel libro dei verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta; il libro è depositato presso la sede sociale, dove è a disposizione dei soci che volessero prenderne visione . I verbali delle assemblee restano esposti nella bacheca sociale per un periodo di 30 giorni dalla data della delibera.
Art. 10 – Consiglio Direttivo.
10.1. – II Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, eletti tra i Soci. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea.
10.2. – I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica fino a revoca o dimissione.
10.3. – II Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione e può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli espressamente riservati, per legge o per statuto all’assemblea dei soci. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) formulare il programma annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
b) predisporre annualmente il rendiconto economico e finanziario e la relazione da presentare all’Assemblea sull’attività svolta;
c) deliberare sull’accettazione di oblazioni e contribuzioni varie;
d) elaborare progetti per la modifica dello statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) deliberare l’acquisto e l’alienazione di beni immobili e mobili soggetti a registrazione, la stipulazione di contratti di mutuo, la concessione di pegni e/o ipoteche relativamente ai beni sociali, nonché la concessione di fidejussioni ed altre malleverie.
Art. 11- Deliberazioni del Consiglio Direttivo.
11.1. – II Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ed almeno una volta l’anno per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario di cui all’art. 5. Le
riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.
11. – Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. A parità di voti sarà adottata la deliberazione votata dal Presidente.
Art. 12 – Membri del Consiglio Direttivo.
12.1.- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione. Presiede e convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali ed ha il potere e la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’associazione. Il Presidente sovrintende, inoltre, alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione, di cui firma gli atti e può pertanto incassare somme, aprire conti correnti bancari e postali, gestire ogni tipo di rapporti con gli Istituti bancari, rilasciare liberatorie e quietanze e svolgere tutte le funzioni di tesoriere. Può anche rilasciare procure e/o deleghe per singoli o più affari ad un membro del Consiglio Direttivo.
12.2. – II Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.
Art. 13 – Impedimento o assenza del Presidente e del Vice Presidente. Decadenza.
13.1. – In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti provvisoriamente dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo.
13.2. – In caso di decadenza o esclusione del Presidente o del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo elegge provvisoriamente il nuovo Presidente o Vice Presidente con la maggioranza assoluta, provvedendo a convocare, entro e non oltre 30 giorni, l’assemblea dei Soci per la nomina dei suddetti organi.
Art. 14 – Entrate dell’associazione.
14.1. – Le spese occorrenti per il funzionamento dell’associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
a) le quote ordinarie dei Soci;
b) le entrate derivanti da oblazioni o da liberalità una tantum dei Soci o di terzi;
c) le erogazioni conseguenti a stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, o da altri enti pubblici e/o privati;
d) i redditi derivanti dal suo patrimonio;
e) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
Se nello svolgimento di attività sociali dovesse configurare secondo la legge civile e fiscale l’esercizio di attività commerciali queste saranno contabilizzate separatamente dalle attività generali e istituzionali dell’associazione. Per le attività sociali l’associazione ricorre al lavoro gratuito di tutti, o di alcuni dei soci; ogni provento sarà reimpiegato per gli scopi sociali. Se necessario si potrà ricorrere al lavoro retribuito. I proventi economici derivano interamente dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall’associazione, nonché da contributi specifici che potranno essere richiesti ai soci per lo svolgimento di attività.
14.2. – Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell’associazione.
14.3. – II Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione e la quota annuale d’iscrizione da versare entro il 15/01 di ogni anno solare.
14.4. – L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento ulteriori rispetto al versamento all’atto dell’adesione e al versamento delle quote annuali di iscrizione, nonché da eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea dei soci in relazione a particolari iniziative.
14.5 – Nell’esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini istituzionali l’associazione potrà in via accessoria, ausiliaria, comunque marginale svolgere le seguenti attività commerciali:
a) prestazioni di servizi rese ad Enti pubblici e privati;
b) prestazioni di soci a manifestazioni od iniziative promosse da Enti pubblici o privati;
c) organizzazioni o collaborazioni per iniziative culturali ed artistiche rese ad Enti pubblici o
privati;
d) sponsorizzazioni o abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statuarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali. L’Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.
Art. 15 – Rendiconto economico e finanziario
15.1 – L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto consuntivo, economico e finanziario a cura del Consiglio Direttivo. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ciascun anno e deve essere depositato presso la sede sociale nei 10 giorni che precedono l’Assemblea affinchè i Soci interessati possano prenderne visione. Dopo l’approvazione, il rendiconto resta depositato presso la sede sociale e rimane a disposizione dei Soci che volessero prenderne visione.
Art. 16 – Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione
16.1. – Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal rendiconto consuntivo non possono essere distribuiti, anche indirettamente, ai Soci, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge. E’ altresì vietato distribuire fondi o riserve formati con avanzi di precedenti esercizi. E’ nullo ogni patto contrario.
16.2. – Gli eventuali avanzi saranno pertanto interamente destinati al finanziamento delle iniziative di vario genere intraprese dall’associazione nell’ambito delle finalità istituzionali.
Art. 17 – Scioglimento
17.1. – Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
17.2 – In caso di scioglimento, il patrimonio dell’associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe, oppure destinato a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso e in nessuna misura detto patrimonio potrà essere ripartito tra i Soci dell’associazione.
Art. 18 – Altre disposizioni
18.1.- Per quanto non previsto dal presente statuto si fa pieno ed espresso riferimento alle norme del codice civile ed alle altre disposizioni di legge in materia.
Roma, lì 05/10/2008